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Statuto
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Oggi 24/03/2007 in San Colombo al Lambro -MI-, tra i signori:
- Bosisio Mauri Luigia "Liù Bosisio"
- Campione Mario
- Davalli Michele
- Romei Daniele
- Rovellini Alessandro
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
- 1
Tra i comparenti è costituita l'Associazione Culturale Buffoni Maledetti con sede in San Colombano al Lambro, Via San Riccardo Pampuri n. 61 e con durata illimitata.
- 2
L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Essa ha per finalità la promozione di qualsivoglia arte ed artista, nel rispetto della libertà d'espressione e nei limiti in cui ciò non rechi offesa o danno morale alla coscienza collettiva.;
di ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
Il sostegno e la produzione di iniziative benefiche con la finalità di raccogliere fondi e promuovere comportamenti volti alla realizzazione di obiettivi di rilevanza sociale anche in collaborazione con enti o altre associazioni.
- 3
L'Associazione è retta dallo statuto composto da 30 articoli che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura effettuata dei comparenti e sottoscrizione degli stessi e mia.
- 4
I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale Buffoni Maledetti per i primi tre anni e nelle persone dei signori Bosisio Mauri Luigia, Campione Mario, Davalli Michele, Romei Daniele, Rovellini Alessandro.
I Consiglieri nominati eleggono:
- Presidente: Romei Daniele
- Vice-presidente: Campione Mario
- Segretario, tesoriere: Davalli Michele
I quali dichiarano di accettare la carica. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.
- 5
Il patrimonio è costituito dalle quote associative, da contributi di terzi, da elargizioni e proventi vari.
- 6
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; al Presidente spetta la legale rappresentanza.
- 7
I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione sono disciplinate dallo statuto allegato.
- 8
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria; il patrimonio è devoluto ad enti affini o di beneficenza.
- 9
Eventuali divergenze per motivi dipendenti dalla vita sociale saranno devolute ad un Collegio Arbitrale nominato e funzionante come da statuto.
- 10
Le spese dell'atto presente e conseguenti si assumono dell'Associazione.
Allegato A
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Con sede in San Colombano al Lambro
- ART. 1 -DENOMINAZIONE
E' costituita l'associazione culturale denominata "Buffoni Maledetti"
- ART. 2 –SEDE
L'Associazione ha sede in San Colomabno al Lambro (MI), via San Riccardo Pampuri, 61 .
- ART. 3 –SCOPO
L'Associazione non ha scopo di lucro.
Essa ha per scopo:
- la promozione di qualsivoglia arte ed artista, nel rispetto della libertà d'espressione e nei limiti in cui ciò non rechi offesa o danno morale alla coscienza collettiva.
- di ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- Il sostegno e la produzione di iniziative benefiche con la finalità di raccogliere fondi e promuovere comportamenti volti alla realizzazione di obiettivi di rilevanza sociale anche in collaborazione con enti o altre associazioni.
- ART. 4 –SOCI
L'Associazione è composta da soci fondatori ed effettivi.
Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
Costoro godono dell'elettorato attivo e passivo
Sono soci effettivi quelli che svolgono attività all'interno dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa.
I soci fondatori ed i soci effettivi maggiorenni godono del diritto di partecipazione di voto nelle assemblee sociali e di diritto all'elettorato passivo.
I soci fondatori ed i soci effettivi maggiorenni si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo.
- ART. 5 –PATRIMONIO
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo e dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali dei soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività ricreative organizzate dall'Associazione.
- ART. 6 –DOMANDA DI AMMISSIONE
Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
Tutti i soci con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione.
L'Ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
In caso di domande di ammissione a socio, presentate de minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.
- ART. 7 –DIRITTI DEI SOCI
La qualifica di socio dà diritto ad usufruire dei servizi dell'associazione
- ART. 8 –DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano automaticamente di appartenere all'Associazione in caso di mancato rinnovo dell'adesione o per morosità protrattasi per oltre giorni quindici dalla scadenza del versamento richiesto.
Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, consentendo allo stesso la facoltà di replicare.
- ART. 9 –ANNO SOCIALE
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
- ART. 10 –ORGANI
Gli organi sociali sono:
a)– L'assemblea generale dei soci
b)_ Il Presidente
c)_ Il Consiglio Direttivo
- ART. 11 –ASSEMBLEA
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
- ART. 12 –DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soci che siano in regola con il versamento della quota annua.
Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea.
- ART. 13 –COMPITI DELL'ASSEMBLEA
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà, previo avviso di 30 giorni, normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno successivo, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.
Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di giugno.
L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno previo avviso 30 giorni, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci.
In tale ipotesi, l'assemblea straordinaria dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 14.
Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al presente comma in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo si debba provvedere alla nomina dei nuovi consiglieri.
Rientrano, inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art. 14::
1)– L'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art.16)
2)- L'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue eventuali modifiche
3) - Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la via ed il funzionamento dell'associazione
4) - Deliberare lo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 29 del
presente statuto
5)– Definire il numero dei componenti del consiglio direttivo (art. 17)
Di ogni assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario o di chi ne fa le veci.
Il verbale, firmato dal presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.
- ART. 14 –CONVOCAZIONE
La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno porre l'ordine del giorno.
In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell'assemblea deve avvenire esclusivamente con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
- ART. 15 –VALIDITA' ASSEMBLEARE
Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
- ART. 16 –MODIFICHE STATUTO
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dell'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.
Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per referendum.
- ART. 17 –CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario, con funzioni di tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e onorifico.
In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio da parte del Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà voto del Presidente.
- ART. 18 –DIMISSIONI
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la metà dei suoi componenti.
Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.
- ART. 19 –CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.
- ART. 20 –COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a)– deliberare sulle domande dei soci
b)- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea
c)– redigere il regolamento interno dell'associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto
d)– fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci
e)– promuovere l'allestimento di attività culturali o ricreative
f)– assumere tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale, sia dipendente che non dipendente
g)– stabilire l'importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento
h)– determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dell'Associazione e fissarne le modalità di pagamento
i)– adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari
j)– curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione
k)– attuare le finalità previste dallo statuto
- ART. 21 –IL PRESIDENTE
Il presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio alle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio e non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente, il Consiglio. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
- ART. 22 –IL VICE-PRESIDENTE
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
- ART. 23 –IL SEGRETARIO
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili.
Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.
- ART. 24 –INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONI
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
1)– coloro che non siano maggiorenni
2)– coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato
ART.25 –DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata.
- ART. 26 –SEZIONI
L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
- ART. 27 –TRASFORMAZIONE
L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali
- ART. 28 –CLAUSOLA COMPROMISSORIA
I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da 3 componenti, di cui 2 scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due; in mancanza di intesa sul nominativo del Presidente, questi viene designato dal Consiglio Direttivo.
Agli arbitri che svolgono le funzioni di collegio arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lordo comporta, comunque, per il socio inadempiente, le sanzione della radiazione dall'Associazione.
I soci, con l'accettazione dello statuto si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.
- ART. 29 –SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria , con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
- ART. 30 –NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto ed ai regolamenti delle Associazioni Culturali pre esistenti ed in difetto di essi alle norme del codice in materia di associazione.
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